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STATUTI             

  

§.1. Denominazione e sede

La Società ticinese di medicina generale è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero. Essa è affiliata quale sezione cantonale alla società svizzera di medicina generale (SSMG). Sede della società è il domicilio del presidente in carica.

 

§.2. Scopo

La società ha quale scopo:
di promuovere, incoraggiare e tutelare l’adeguata formazione, l’esercizio della professione e l’ulteriore perfezionamento e aggiornamento dei medici di medicina generale nel Cantone Ticino
di salvaguardare gli interessi etici e professionali dei suoi membri, anche nell’ambito dell’OMCT
di collaborare con la SSMG e con le associazioni consorelle di altri cantoni o regioni al con-seguimento degli scopi comuni.

 

§.3. Organizzazione della società

La società è composta da membri ordinari e straordinari come pure da membri onorari.

 

3.1 Membri ordinari

3.1.1 Medici specialisti FMH in medicina generale che esercitano nel Cantone Ticino. L’ammissione implica l’affiliazione d’ufficio alla Società svizzera di medicina generale. Hanno diritto di voto in tutti i temi trattati dalla società.

3.1.2 Medici generalisti senza titolo FMH che esercitano nel Cantone Ticino. Il comitato esamina se l’attività professionale del medico si svolge prevalentemente nel campo della medicina di base. Hanno diritto di voto in tutti i temi trattati dalla società, ad eccezione delle decisioni che interessano la STIMEG come società specialistica cantonale di medicina generale FMH.

3.1.3 Medici con titolo FMH in un'altra specialità che esercitano in Ticino nella copertura medica di base. Hanno diritto di voto in tutti i temi trattati dalla società, ad eccezione delle decisioni che interessano la STIMEG come società specialistica cantonale di medicina generale FMH.

3.2 Membri straordinari

3.2.1 Medici durante il loro perfezionamento per il titolo FMH in medicina generale. Alle assemblee generali hanno solo voto consultativo.

3.2.2 Medici simpatizzanti, che si interessano in particolar modo alla medicina generale senza adempiere alle condizioni delle altre categorie. Hanno solo voto consultativo.

3.3 Membri onorari

 I membri che si sono particolarmente distinti nel campo della medicina generale possono essere nominati dall'Assemblea generale membri onorari.
 

Tutti i medici che desiderano diventare membro devono presentare domanda scritta al comitato (ad eccezione dei membri onorari).

 

 

§.4. Contributi

L’importo del contributo sociale viene fissato annualmente in occasione dell’assemblea generale.

I membri ordinari pagano il contributo pieno, i membri straordinari pagano un contributo ridotto mentre i membri onorari sono esonerati dal contributo. I medici che, per ragioni d’età o altro, hanno cessato l’attività, possono chiedere al comitato l’esonero dal contributo.

 

 

§.5. Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde:
in seguito alla presentazione di dimissioni scritte al comitato della società
se una delle condizioni indicate al §.3. relativa ai requisiti di membro ordinario o straordinario non si verifica più.
per espulsione: questa deve essere decisa dall’AG con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto e motivata da ragioni gravi d’indegnità professionale o d’inadempienza dei doveri sociali.

 

§.6. Organi della società

Gli organi della società sono:

  1. l’assemblea generale
  2. l’insieme dei membri
  3. il comitato
  4. i revisori dei conti
  5. i gruppi di lavoro

 

  1. L’assemblea generale

L’assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all’anno generalmente in autunno. Essa viene annunciata perlomeno un mese prima e l’ordine del giorno viene comunicato ai membri diretta-mente o pubblicato nel bollettino dell’Ordine dei Medici, con almeno quindici giorni di anticipo.

Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato con un preavviso di almeno quindici giorni.

Il comitato è pure tenuto a convocare entro un mese un’assemblea straordinaria a richiesta di almeno un quinto dei membri ordinari. Questa richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere l’ordine del giorno.

Le decisioni dell’assemblea generale sono limitate alle trattande indicate nell’ordine del giorno.

Le competenze dell’assemblea generale sono:

  1. l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche
  2. l’elezione del presidente, degli ulteriori membri del comitato e dei revisori dei conti
  3. l’approvazione dei rapporti annuali del comitato e dei revisori dei conti
  4. la fissazione del contributo sociale
  5. la nomina dei membri onorari
  6. deliberazioni riguardanti eventuali proposte del comitato o di uno dei membri (in quest’ultimo caso la proposta di votazione dev’essere sostenuta da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto)

Le elezioni e le votazioni hanno luogo per alzata di mano tranne nel caso in cui un quinto dei membri presenti e aventi diritto di voto domandi lo scrutinio segreto.

Per l’approvazione di una proposta o per la validità di un’elezione è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto.

 

  1. L’insieme dei membri
  2. Il comitato, l’assemblea generale o un quarto dei membri ordinari possono chiedere una votazione generale per decisioni importanti o controverse; in particolare possono essere oggetto di una vota-zione generale tutte le decisioni dell’assemblea generale se almeno un quarto dei membri ordinari ne fa richiesta scritta e motivata.

    La votazione generale deve essere ordinata entro due mesi a contare dalla ricevuta di una doman-da valida e aver luogo entro i due mesi susseguenti.

    L’organizzazione è di competenza del comitato. La maggioranza dei voti scritti emessi dai membri ordinari della società è determinante; sono riservate le decisioni per cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata (modifica dello statuto, scioglimento della società).

     

  3. Il comitato

Il comitato è composto da 5 a 9 membri ordinari, fra i quali vengono scelti un vicepresidente, un segretario e un cassiere. Il presidente viene eletto dall’assemblea generale e deve possedere il titolo FMH in medicina generale.

Il comitato è eletto dall’assemblea generale e resta in carica per un periodo di due anni. I suoi membri sono rieleggibili, ma per non più di cinque periodi consecutivi. Il presidente è designato dall’ assemblea, mentre le ulteriori cariche vengono distribuite all’interno del comitato.

Il comitato dirige la società e si occupa del disbrigo degli affari correnti. Esso convoca l’assemblea generale, alla quale rende conto della propria attività.

Le decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri. In caso di controversia e a parità di voti decide il presidente oppure il suo sostituto.

  1. Il presidente dirige l’assemblea e le sedute del comitato. Egli rappresenta la Società di fronte a terzi e riceve la corrispondenza; la sua firma insieme a quella del segretario impegna valida-mente la Società.
    In caso d’impedimento egli viene sostituito dal
  2. vicepresidente;
  3. il segretario tiene il verbale delle sedute di comitato e dell’assemblea generale. Egli è respon-sabile della corrispondenza della Società;
  4. il cassiere amministra le finanze della Società, riscuote i contributi sociali e sottopone all’ Assemblea il bilancio annuale e un preventivo. Egli compila la lista dei membri e la tiene aggiornata.
  1. I revisori dei conti
  2. L’assemblea generale nomina due revisori e un supplente. Essi esaminano il bilancio annuale e presentano all’assemblea un resoconto e le loro proposte in merito.

  3. Gruppi di lavoro

Per lo studio di problemi particolari riguardanti la medicina generale, il comitato o l’assemblea generale possono istituire dei gruppi di lavoro di cui possono far parte anche collaboratori esterni, cioè non affiliati alla Società.

 

§.7. Modifica dello statuto

Ogni membro può proporre una modifica dello statuto. Le proposte scritte e motivate sono da mandare al presidente due mesi prima dell’assemblea generale e devono venir comunicate a tutti i membri quattro settimane prima dell’assemblea generale.

Le decisioni relative a una modifica dello statuto richiedono la maggioranza di due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

 

§.8. Scioglimento della Società

La decisione relativa allo scioglimento della Società richiede la votazione generale e l’approvazione scritta di due terzi dei membri aventi diritto di voto. Lo scioglimento della Società può essere pro-posto dall’assemblea generale, dal comitato o da almeno un quarto dei membri ordinari.

Il comitato regola la procedura della votazione generale. Deciso lo scioglimento in conformità allo statuto, il comitato convoca entro tre mesi un’ultima assemblea generale. Questa prende conoscenza del bilancio finale del cassiere e decide sulla destinazione del patrimonio sociale restante.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea di fondazione del 10 dicembre 1977 a Canobbio, riveduto all’assemblea generale del 28 novembre 1984 a Serocca d’Agno e all’assemblea generale del 9 dicembre 1999 a Sementina.

 

 

Il Presidente: Claudio Bosia

Il segretario: Martin Zogg

 

 

 

 

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