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STATUTI 3.2 Membri straordinari 3.2.1 Medici durante il loro perfezionamento per il titolo FMH in medicina generale. Alle assemblee generali hanno solo voto consultativo. 3.2.2 Medici simpatizzanti, che si interessano in particolar modo alla medicina generale senza adempiere alle condizioni delle altre categorie. Hanno solo voto consultativo. 3.3 Membri onorari I membri che si sono particolarmente distinti nel campo della medicina generale
possono essere nominati dall'Assemblea generale membri onorari. Tutti i medici che desiderano diventare membro devono presentare domanda scritta al comitato (ad eccezione dei membri onorari).
§.4. Contributi Limporto del contributo sociale viene fissato annualmente in occasione dellassemblea generale. I membri ordinari pagano il contributo pieno, i membri straordinari pagano un contributo ridotto mentre i membri onorari sono esonerati dal contributo. I medici che, per ragioni detà o altro, hanno cessato lattività, possono chiedere al comitato lesonero dal contributo.
§.5. Perdita della qualità di membro La qualità di membro si perde:
§.6. Organi della società Gli organi della società sono:
Lassemblea generale ordinaria ha luogo una volta allanno generalmente in autunno. Essa viene annunciata perlomeno un mese prima e lordine del giorno viene comunicato ai membri diretta-mente o pubblicato nel bollettino dellOrdine dei Medici, con almeno quindici giorni di anticipo. Unassemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato con un preavviso di almeno quindici giorni. Il comitato è pure tenuto a convocare entro un mese unassemblea straordinaria a richiesta di almeno un quinto dei membri ordinari. Questa richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere lordine del giorno. Le decisioni dellassemblea generale sono limitate alle trattande indicate nellordine del giorno. Le competenze dellassemblea generale sono:
Le elezioni e le votazioni hanno luogo per alzata di mano tranne nel caso in cui un quinto dei membri presenti e aventi diritto di voto domandi lo scrutinio segreto. Per lapprovazione di una proposta o per la validità di unelezione è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto. Il comitato, lassemblea generale o un quarto dei membri ordinari possono chiedere una votazione generale per decisioni importanti o controverse; in particolare possono essere oggetto di una vota-zione generale tutte le decisioni dellassemblea generale se almeno un quarto dei membri ordinari ne fa richiesta scritta e motivata. La votazione generale deve essere ordinata entro due mesi a contare dalla ricevuta di una doman-da valida e aver luogo entro i due mesi susseguenti. Lorganizzazione è di competenza del comitato. La maggioranza dei voti scritti emessi dai membri ordinari della società è determinante; sono riservate le decisioni per cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata (modifica dello statuto, scioglimento della società).
Il comitato è composto da 5 a 9 membri ordinari, fra i quali vengono scelti un vicepresidente, un segretario e un cassiere. Il presidente viene eletto dallassemblea generale e deve possedere il titolo FMH in medicina generale. Il comitato è eletto dallassemblea generale e resta in carica per un periodo di due anni. I suoi membri sono rieleggibili, ma per non più di cinque periodi consecutivi. Il presidente è designato dall assemblea, mentre le ulteriori cariche vengono distribuite allinterno del comitato. Il comitato dirige la società e si occupa del disbrigo degli affari correnti. Esso convoca lassemblea generale, alla quale rende conto della propria attività. Le decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri. In caso di controversia e a parità di voti decide il presidente oppure il suo sostituto.
Lassemblea generale nomina due revisori e un supplente. Essi esaminano il bilancio annuale e presentano allassemblea un resoconto e le loro proposte in merito. Per lo studio di problemi particolari riguardanti la medicina generale, il comitato o lassemblea generale possono istituire dei gruppi di lavoro di cui possono far parte anche collaboratori esterni, cioè non affiliati alla Società. §.7. Modifica dello statuto Ogni membro può proporre una modifica dello statuto. Le proposte scritte e motivate sono da mandare al presidente due mesi prima dellassemblea generale e devono venir comunicate a tutti i membri quattro settimane prima dellassemblea generale. Le decisioni relative a una modifica dello statuto richiedono la maggioranza di due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto. §.8. Scioglimento della Società La decisione relativa allo scioglimento della Società richiede la votazione generale e lapprovazione scritta di due terzi dei membri aventi diritto di voto. Lo scioglimento della Società può essere pro-posto dallassemblea generale, dal comitato o da almeno un quarto dei membri ordinari. Il comitato regola la procedura della votazione generale. Deciso lo scioglimento in conformità allo statuto, il comitato convoca entro tre mesi unultima assemblea generale. Questa prende conoscenza del bilancio finale del cassiere e decide sulla destinazione del patrimonio sociale restante. Il presente statuto è stato approvato dallassemblea di fondazione del 10 dicembre 1977 a Canobbio, riveduto allassemblea generale del 28 novembre 1984 a Serocca dAgno e allassemblea generale del 9 dicembre 1999 a Sementina.
Il Presidente: Claudio Bosia Il segretario: Martin Zogg
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